lunedì, dicembre 05, 2016

LA PARABOLA DISCENDENTE DI MATTEO IL ROTTAMATORE


La curva discendente della parabola di Matteo il Rottamatore inizia nella notte del 19 aprile del 2013, quando la mano lunga dei “centouno” soffoca la candidatura di Prodi al Quirinale per sabotare il governo di cambiamento proposto da Bersani quale alternativa alla melassa delle larghe intese con la destra berlusconiana. Bersani sconfitto e ridotto al silenzio, le larghe intese benedette da Napolitano come viatico delle grandi riforme, i “centouno” come base di consenso per un congresso senza storia: Matteo non lo sapeva, ma aveva già cominciato a auto-rottamarsi.

Leader divisivo e allergico ai progetti politici di ampio respiro, alfiere sfrontato e a tratti sguaiato del rinnovamento a breve termine, trova nel conflitto costante lo strumento per apparire “fuori dagli schemi”, nella continua ricerca del nemico da abbattere il leitmotiv della sua immediata strategia.  La dimensione di garante di un esecutivo di scopo, chiamato a superare senza strappi il semestre europeo e a favorire l’approvazione di una legge elettorale in grado di restituire un minimo di stabilità a un Paese paralizzato nelle sabbie mobili del tripolarismo impefetto, gli sta stretta quasi quanto quella del segretario tenuto a raggiungere la sintesi tra le mille anime di un partito in ebollizione. Matteo non unisce, divide; Matteo non aspetta, corre; Matteo non costruisce, rottama.

Il Governo Letta sfiduciato con un tweet; il Patto del Nazareno quale rampa di lancio per Palazzo Chigi: il nemico da abbattere diventano i sindacati riottosi, i professoroni impegnati a difendere privilegi e rendite di posizione, gli intellettuali professionisti del catastrofismo. Le minoranze interne sono schiaffeggiate dai numeri del voto europeo; i militanti di quella fetta di area progressista che implorano un rallentamento al “governo del fare”, opponendosi al superamento del patrimonio di valori, culture e conoscenze conquistato in quasi mezzo secolo di battaglie democratiche, vengono irrisi dagli oplites della generazione Telemaco, onesto comprimario dell’Odissea inopinatamente elevato a icona di un gruppo dirigente impermeabile al principio secondo cui un popolo che ignora le proprie radici non è in grado di comprendere il proprio presente.

Insofferenza ai tempi lunghi della discussione democratica, connessione tra leader e popolo basata sulla forza del messaggio istantaneo, esaltazione di un rinnovamento inteso come obliterazione del tessuto valoriale comune si saldano nella riforma costituzionale, nella spericolata distorsione del referendum sulla revisione della Carta in un giudizio ordalico sulla figura di Matteo il rottamatore, alla continua ricerca di una legittimazione popolare non richiesta e non necessaria. Ma una Carta creata per offrire un sistema di regole condivise a un Paese allo sbando sfugge alla logica del nemico a ogni costo; una Carta creata per unire non può trasformarsi in uno strumento di lotta politica: si mobilitano i sindacati riottosi, i professoroni e i professorini, i professionisti del catastrofismo. Si mobilita quella fetta di sinistra diffusa che, privata di un referente politico immediato, guarda alla Costituzione come a una realtà da praticare e non da rottamare.

In una notte diversa da quella dei centouno, Renzi si riscopre fondamentalmente vittima del suo stesso personaggio, prima che dei nemici alimentati dalla retorica del conflitto costante: della propria incapacità di utilizzare le lenti del passato per cogliere le dinamiche del presente; di comprendere che, proprio alla luce del recente passato, una serie di circoscritte modifiche della Carta Fondamentale, approvate dal Parlamento senza il coinvolgimento diretto del Governo, sarebbero state metabolizzate molto più facilmente da un elettorato diviso tra la tentazione protestataria verso il Palazzo del potere e la paura del “salto nel buio”; di percepire come il tentativo di stravolgimento dell’intera seconda parte della Costituzione avrebbe finito col rappresentare il passaggio conclusivo della parabola discendente intrapresa tre anni or sono da Matteo il Rottamatore.


Carlo Dore jr.

sabato, novembre 12, 2016

LO SCETTRO DEL PRINCIPE E LA CLAVA DEL TRIBUNO


Un Senato composto da non eletti (e dunque, non qualificabile come diretta espressione della sovranità popolare) che concorre all’approvazione di leggi fondamentali per l’organizzazione dello Stato; un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci condannato alla quasi certa irrilevanza dal sistema di termini che caratterizza il procedimento legislativo; un Governo che individua nel procedimento a data certa un ulteriore strumento per ergersi ad arbitro dell’attività del Parlamento; la competenza esclusiva delle Regioni esposta alla “clausola vampiro” prevista dal nuovo testo dell’art. 117, comma 4.

Molteplici sono i profili di criticità che la riforma costituzionale oggetto del referendum del prossimo 4 dicembre propone all’attenzione dell’opinione pubblica, molteplici sono le ragioni del crescente dissenso di una parte sempre più ampia dell’area democratica verso una riforma lontana dallo “spirito costituente” dal quale l’attuale Carta Fondamentale risulta permeata. Una parte sempre più ampia dell’area democratica che non dismette l’idea di Costituzione intesa come compromesso alto tra forze politiche unite da un substrato di valori comuni; che non asseconda il un progetto di Costituzione esclusivamente riconducibile alla volontà della maggioranza politica contingente, figlio illegittimo del tentativo di dividere il Paese in innovatori e conservatori, lealisti e traditori, partigiani veri e finti. Una parte dell’area democratica che non cede, in definitiva, alla tentazione di ridurre la Carta fondamentale a instrumentum regni, a “scettro del principe”che moltiplica potere e consensi di una leadership carismatica.

Questo dissenso montante è stato (forse tardivamente) intercettato dalla minoranza del Partito democratico, nel momento in si è opposta al combinato disposto tra ddl Renzi – Boschi e Italicum, considerando per forza di cose irricevibili le generiche promesse di revisione di una legge elettorale imposta dal Governo a colpi di fiducia, al termine di un percorso parlamentare scandito dalla rimozione dei “dissidenti” in seno alla commissione affari costituzionali e dalle dimissioni dell’on. Speranza dalla sua carica di capogruppo del PD alla Camera dei deputati.

Il resto è grigia cronaca: la riforma costituzionale ritorna l’ultima frontiera di un Esecutivo asfittico. Lo scettro del Principe diventa la clava del tribuno: agitata dal Presidente del Consiglio al centro di una piazza semivuota, per lo sconcerto di quanti percepiscono il paradosso di un Governo schierato a sostegno della “sua” Costituzione; abbattuta con violenza – al grido “Fuori! Fuori!” – sulle ragioni dei dissidenti, brutalmente liquidate come l’estremo tentativo di salvaguardare privilegi e rendite di posizione per i sepolcri imbiancati della conservazione.
            
Ma il dissenso alla riforma costituzionale in atto non si traduce nell’aprioristica difesa dello status quo, né rappresenta una totale chiusura verso possibili circoscritti aggiornamenti della Carta fondamentale utili, nella prospettiva della “buona manutenzione costituzionale” a cui più volte fa riferimento Stefano Rodotà nel suo ultimo libro, a rendere più razionale ed efficiente il sistema democratico. No, le ragioni di questo dissenso vanno ricercate altrove: nelle tante zone d’ombra che contraddistinguono il testo ddl Renzi – Boschi; nei mille profili di irrazionalità che scandiscono il passaggio dal “bicameralismo perfetto” al “bicameralismo confusionario”; e soprattutto nella necessità di salvaguardare l’integrità del “compromesso alto” nel quale la Carta fondamentale si identifica, senza cedere alla retorica di quanti degradano la Costituzione a scettro del principe, o a clava del tribuno.

Carlo Dore jr.


sabato, luglio 02, 2016

DALLA NOTTE DEI 101 AL DDL RENZI – BOSCHI: VERSO UNA ROTTAMAZIONE DELLA CARTA?

La mia introduzione all'iniziativa svoltasi ieri a Cagliari, con Chiara Geloni, Alfredo D'Attorre e Luisa Sassu.

L’operazione diretta a ripercorrere i passaggi fondamentali dell’iter che ha condotto all’approvazione del ddl Renzi –Boschi non può esaurirsi nella ricostruzione delle varie fasi del procedimento formativo di una legge che pure è destinata a condizionare in modo decisivo gli equilibri democratici del Paese nel prossimo futuro.

No, la sostituzione, in seno alla commissione affari costituzionali, dei parlamentari del PD critici verso la linea del Governo, la continua minaccia del ricorso al voto di fiducia, il pervicace tentativo di liquidare ogni voce critica come espressione dei sepolcri imbiancati della conservazione fine a sé stessa, la generale tendenza a risolvere il confronto sul tema delle riforme istituzionali in uno scontro frontale tra paladini del rinnovamento e cultori del disfattismo meritano di essere esaminati anche sotto un altro profilo: quello – più squisitamente politico – del disagio che pervade una fetta dell’area democratica allo zenit della stagione del cambia-verso. Un disagio quotidianamente alimentato dalla forza ineludibile di un semplice interrogativo: siamo di fronte a un progetto di riforma compatibile con lo spirito della buona manutenzione costituzionale che ispira l’art. 138, o ad un brutale tentativo di rottamazione della Carta?

Proprio il concetto di rottamazione costituisce la fonte di questo disagio, il filo rosso che tiene unite le ragioni di quella fetta di sinistra che proprio non vuole abbandonarsi alla mistica dell’Uomo forte: le pulsioni innovatrici degli oplites della Leopolda si sono infatti ben presto convertite in una strategia di leadership finalizzata non a favorire un fisiologico ricambio a livello di classe dirigente – supportato dal democratico confronto tra differenti visioni di politica generale -, ma a determinare la sostanziale neutralizzazione di alcuni dirigenti ben individuati, neutralizzazione messa a punto tra un pranzo ad Arcore e un mail bombing, tra un tweet al vetriolo e il fuoco amico esploso nella notte dei 101. Una strategia di leadership imperniata sulla presenza di un nemico da abbattere, che il patto del Nazareno ha trasformato in un programma di governo elaborato in danno di chi, per non vincolarsi ai termini di quell’accordo inconcepibile, aveva perfino rinunciato alla poltrona di Palazzo Chigi.

Ma quella strategia non vive di respiro proprio, priva  com’è del retroterra culturale e dei legami con il tessuto sociale necessari ai progetti politici per poter declinare un’idea di futuro: ha bisogno di un nemico per auto-legittimarsi, per rinnovare l’esistenza di quello scontro generazionale di cui la generazione – Telemaco (comprimario dell’Odissea inopinatamente elevato a icona della new age italiana) costituisce l’ipertrofica proiezione.
Ecco, l’impressione è che la materia delle riforme rappresenti l’occasione per individuare questo nuovo nemico da abbattere, il terreno d’elezione per riaffermare la leadership degli innovatori: sono nemici da abbattere i membri della commissione affari costituzionali che non si piegano ai desiderata del Governo; sono nemici da abbattere gli accademici che denunciano le contraddizioni e i limiti del bicameralismo sciancato conseguente all’elaborazione del “nuovo Senato”; sono nemici da abbattere gli stessi senatori, costretti a votare in diretta per la loro autodistruzione.

E il disagio di quella parte dell’area democratica che non crede nella stagione del cambia-verso, di quella fetta di sinistra che non cede alla retorica dell’Uomo forte si converte in un dissenso più percepibile: perché un Paese ancora attanagliato da una crisi profonda non può rinunciare al sistema di equilibri che ha permesso alla nostra democrazia di superare indenne il ventennio berlusconiano per ridare linfa a una leadership asfittica; perché una rottamazione della Carta rappresenterebbe, nei fatti, un sacrificio insostenibile: per la povera sinistra, e per la povera Italia.

Carlo Dore jr.


domenica, maggio 22, 2016

L’INFILTRATO Vindice Lecis – Nutrimenti – pp. 187

Combinando sapientemente la tensione narrativa dello scrittore di successo con il lucido rigore dell’analista politico, l’ultimo romanzo di Vindice Lecis offre un potente affresco corale delle tensioni, delle speranze e dei conflitti che laceravano l’anima della sinistra italiana durante la fase più buia degli “Anni di Piombo”: quella che va dall’uccisione di Aldo Moro al superamento del Compromesso storico, dalle prime indagini del Generale Dalla Chiesa al brutale assassinio di Guido Rossa.

“L’infiltrato” è tutto questo, e molto di più: è la storia di un sogno, il sogno dei militanti di un partito che, individuando nel dialogo tra masse cattoliche e popolo progressista la strada per superare gli schemi di una democrazia imperfetta, si affacciava per la prima volta al portone di Palazzo Chigi; è la storia di un Paese messo a ferro e fuoco da un manipolo di sicari travestiti da terroristi, capaci di affogare, alla luce di inconfessabili interessi superiori, in un bagno di sangue gli stessi ideali della lotta partigiana; è la storia di quel variegato sottobosco di militari, faccendieri, trafficanti e spioni che si aggiravano per l’Italia, per imporre le ombre lunghe del muro elevato tra Jalta e Berlino in confronto di quanti si ostinavano a considerare il PCI non subalterno alle logiche di Mosca.
            
Un partito sotto attacco da destra e da sinistra, un Paese assediato da nemici senza volto e da falsi alleati: la scelta di perseguire la linea della fermezza in difesa delle istituzioni repubblicane, la condanna senza appello dei compagni che sbagliano, Berlinguer descritto come il principale avversario della classe operaia, i contatti tra Pecchioli e Dalla Chiesa, la scelta del PCI, pericolosa e generosa, di inserire i suoi militanti nelle varie realtà della  galassia extraparlamentare allo scopo di  comprenderne le logiche e di prevenirne le azioni. La ricostruzione dello storico si salda con la fantasia del romanziere per descrivere la vicenda personale di Antonio Sanna, funzionario tutto d’un pezzo incaricato di gestire i contatti con Vasco, militante infiltrato in una delle tante cellule autonome convertitesi alla lotta armata.
            
Da Padova a Sassari, davanti agli occhi disincantati di Sanna scorrono i frammenti di un’Italia oppressa da una cappa grigia di rancore e paura, con il linguaggio gelido dei comunicati delle BR  destinato idealmente a mescolarsi con l’odore della cordite e con il fuoco delle molotov scagliate contro le sezioni del partito: fino al tragico epilogo, la morte di Guido Rossa, l’operaio giustiziato dai giustizieri della classe operaia. Le fabbriche si rivoltano contro il Movimento, i capi delle BR iniziano a cadere nella rete di Dalla Chiesa: troppo tardi, per vedere realizzato il disegno di Moro e Berlinguer; troppo tardi, per superare la conventio ad excludendum delineata all’ombra del muro; troppo tardi per evitare il perpetrarsi di quella democrazia imperfetta destinata ad implodere con la crisi della Prima Repubblica.
            
L’infiltrato può allentare la sua militanza nell’area del fiancheggiamento, il PCI torna all’opposizione, il fantasma di Gladio - della struttura para-militare creata da quelle forze della conservazione che intendevano reagire ad un’eventuale vittoria dei comunisti con un colpo di stato in stile cileno – inizia ad aggirarsi tra le stanze di Botteghe Oscure: c’è un’altra missione da compiere, un nuovo nemico da contrastare. Sanna lascia la stanza di Pecchioli senza nulla chiedere: portando dentro di sé il peso dell’ennesimo incarico da svolgere; ignorando, più o meno consapevolmente, l’amarezza che sempre accompagna le ultime battute di una storia destinata a risolversi in un sogno mancato.

Carlo Dore jr. 

martedì, aprile 12, 2016

MODIFICHE COSTITUZIONALI E PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: SEMPLIFICAZIONE O COMPLICAZIONE?



Di seguito il testo della mia relazione all'incontro: "Modifiche costituzionali e procedimento legislativo: semplificazione o complicazione?", svoltosi a Cagliari il 12.4.2016

Le leggi siano poche, semplici, chiare: affinché nessuno, per capirle, abbia bisogno di nessuno.

Ø       Obiettivi della riforma: maggiore efficienza del sistema politico, procedimento legislativo più semplice e agile, riduzione dei costi della politica.
Funzionale all’attuazione di questo obiettivo sarebbe il “superamento del bicameralismo perfetto” delineato dagli art. 70 ss. Cost.: l’impianto della riforma si regge infatti sulla presenza della Camera dei Deputati (eletta grazie all’Italicum) a cui spetta il potere di accordare la fiducia al governo e di approvare gran parte delle leggi (quelle per la cui approvazione la Carta non richiede il concorso del Senato), e appunto di un Senato descritto come una sorta di Bundesrat all’italiana.
Ø     Il nuovo Senato  - composto da 21 sindaci e da consiglieri regionali designati dai rispettivi Consigli di appartenenza (previa “indicazione” dei cittadini), oltre che dai membri di nomina presidenziale, che rimangono in carica per sette anni - “rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”, e svolge inoltre una funzione di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’UE.

E’ a questo punto necessario valutare se le scelte dei nuovi costituenti possano o meno considerarsi in linea con gli obiettivi dallo stesso perseguiti.

Ø  Muovendo dal problema della riduzione dei costi della politica, occorre subito segnalare che la qualità di una democrazia non può essere valutata esclusivamente in termini economici. E’ certo che la mancata corresponsione di una indennità ai nuovi senatori (la cui remunerazione si esaurisce nelle spettanze ad essi riconosciute in ragione della loro carica di sindaco o di consigliere regionale) porterà ad una riduzione della spesa corrente, ma è altrettanto certo che questa riduzione non sarà tanto sensibile da alleggerire in maniera decisiva il bilancio dello Stato.

I nuovi senatori, infatti, avranno comunque diritto a dei rimborsi per le spese di viaggio e di pernottamento; inoltre, la presenza di un “Senato” (seppure non elettivo) implica comunque che, lungi dall’essere trasformata in un museo, la struttura organizzativa di Palazzo Madama continuerà ad operare, e i costi che questa struttura comporta continueranno a gravare sulle casse dello Stato.

Ø     Sotto il profilo della maggiore efficienza della politica e della semplificazione del procedimento legislativo (gravato dall’insopportabile fardello della navetta tra Camera e Senato imposta ad ogni ddl dal bicameralismo paritario), colpisce la differenza di formulazione tra l’attuale testo degli art. 70 ss. Cost., e la formulazione che le stesse disposizioni finirebbero con l’assumere se il progetto di riforma al momento all’esame della Camera dei deputati dovesse superare lo scoglio del referendum.

Ø      Le norme costituzionali al momento in vigore che disciplinano il procedimento di approvazione della legge si caratterizzano per la loro assoluta trasparenza. L’art. 70, ad esempio, così statuisce: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”. L’art. 72, invece, tratteggia il ruolo che le commissioni parlamentari possono svolgere nell’ambito del suddetto procedimento, donde la distinzione tra procedimenti con commissione referente, procedimenti con commissione deliberante, procedimenti con commissione redigente.
Una chiarezza che stride con l’autentico “sudoku” di procedimenti diversi che la riforma delinea nel tentativo di differenziare le competenze tra le due Camere, di superare cioè il bicameralismo perfetto con una sorta di monocameralismo spurio (o, più precisamente, di bicameralismo sciancato) la cui ricostruzione non risulta né semplice, né tantomeno rapida.

Ø    Perché “monocameralismo spurio” o “bicameralismo sciancato”? Perché, dall’esame del testo della riforma, una prima criticità viene subito posta all’attenzione dell’interprete: il bicameralismo perfetto non viene integralmente superato. Il Senato continua infatti a concorrere all’approvazione di alcuni importanti disegni di legge.

In particolare, il Senato partecipa all’approvazione:
1) delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
2) delle leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolari e “altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali” (ndr., quali siano queste particolari forme di consultazione delle formazioni sociali non è dato sapere…)
3) delle leggi elettorali e delle leggi che disciplinano l’ordinamento e gli organi di governo dei Comuni, delle Città metropolitane nonché delle varie forme di associazione tra i Comuni;
4) delle c.d. leggi comunitarie;
5) delle leggi che determinano i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei senatori;
6) della legge che attribuisce i seggi in Senato e che regola l’elezione dei Senatori tra consiglieri regionali e sindaci (e già sul punto si apre un potenziale problema di costituzionalità: può questa legge essere approvata dal Senato nella sua attuale composizione, ancorché il nuovo testo della Carta ne rimetta l’approvazione a un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali?)
7) delle leggi di ratifica dei trattati UE, della legge che contiene l’ordinamento di Roma capitale, delle leggi che delegano alle Regioni la potestà regolamentare in materie di esclusiva competenza statale; delle leggi che regolano le condizioni in presenza delle quali le Regioni possono siglare intese con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati; altre leggi in materia di enti locali.

v Problema: se da un lato è comprensibile il coinvolgimento del nuovo Senato nel procedimento di approvazione di leggi che riguardano le autonomie locali, d’altro lato non si comprende né la ragione per cui un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali debba concorrere all’approvazione di leggi che riguardano il sistema istituzionale statale, né il motivo che giustifica la scelta di attribuire a un Senato composto da consiglieri regionali e sindaci una funzione di raccordo tra Stato, enti costituzionali e UE.

I sostenitori della riforma trovano la risposta a questi interrogativi nel parallelismo tra il nuovo Senato e il Bundesrat. Anche il Bundesrat, infatti, partecipa ai procedimenti di revisione costituzionale, e alla trattazione delle questioni riguardanti l’UE: perché il modello tedesco non dovrebbe funzionare anche in Italia?
Al riguardo, occorre però rimarcare una prima (e particolarmente significativa) differenza tra il modello del Senato delineato dal ddl Renzi – Boschi e il Bundesrat: mentre il Senato dei cento è composto da sindaci e da consiglieri regionali (appartenenti a diversi partiti, e chiamati a rappresentare, in seno all’assemblea, le posizioni del partito di riferimento senza peraltro essere gravati dal vincolo di mandato), i membri del Bundesrat sono i rappresentanti dei governi dei singoli Lander, cioè dei singoli stati federati, che, per forza di cose, godono di condizioni di autonomia differenti da quelle che caratterizzano le regioni e i comuni nell’ambito del nostro ordinamento. Inoltre, proprio in quanto espressione dei Lander, i componenti del Bundesrat devono rappresentare nell’assemblea le posizioni e gli interessi del governo che li ha nominati, assumendo in questo senso un vincolo di mandato che rende la loro designazione revocabile.

Ø  Chiarito dunque che il superamento totale del bicameralismo paritario e la conseguente “trasformazione del Senato in un museo” non costituisce un vero e proprio risultato della riforma, occorre soffermarsi sulle regole che dovranno presiedere al funzionamento del procedimento legislativo con riferimento a tutte quelle materie per le quali la funzione legiferante non viene esercitata da entrambe le camere. Al riguardo, emergono tutti i limiti di quel “bicameralismo sciancato” a cui si è poc’anzi fatto cenno.

Ø       Il nuovo testo degli art. 70 ss. Cost. delinea almeno quattro differenti procedimenti di approvazione delle leggi, ciascuno caratterizzato da un diverso impatto delle indicazioni espresse dal Senato (non si prendono in esame in questa sede, per comprensibili ragioni di tempo, il procedimento di approvazione della legge elettorale, e quello volto alla conversione dei decreti-legge):

v Il procedimento ordinario (disciplinato dall’art. 70, comma 2, Cost.) prevede che ogni ddl approvato dalla Camera dei deputati debba essere trasmesso al Senato che, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, può chiedere di esaminarlo entro 10 giorni dalla trasmissione. Nei successivi 30 giorni, il Senato può deliberare delle proposte di modifica, sulle quali la Camera si deve esprimere in via definitiva: tali proposte di modifica non sono vincolanti per la Camera dei deputati, che può respingerle indipendentemente dalla maggioranza di consensi che la proposta di modifica ha incontrato in Senato.

Proprio sotto questo profilo, emerge un altro significativo argomento che rende quantomeno arduo ogni parallelismo tra il nuovo Senato e il Bundesrat, al quale la Legge fondamentale tedesca riconosce il c.d. potere di veto sospensivo. Il Bundesrat può infatti esprimere un parere negativo su una legge approvata dal Bundestag: un parere negativo che lo stesso Bundestag può rovesciare solo con una maggioranza analoga a quella che, presso la seconda Camera, ne ha sostenuto l’approvazione. Il ddl Renzi – Boschi attribuisce alla Camera il potere di disattendere nella più totale autonomia le proposte del Senato, rendendo di fatto potenzialmente pletorico il ruolo della seconda Camera nel procedimento di approvazione della legge.

v Un congegno simile al “veto sospensivo” del Bundesrat è invece previsto per il procedimento di approvazione delle leggi ex art. 117, comma 4, Cost. (Leggi, proposte dal Governo, in materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato, e richieste per la tutela dell’interesse nazionale): in questi casi, infatti, l’esame del Senato è necessario, e le proposte di modifica devono essere deliberate entro 15 giorni dalla trasmissione. La Camera può non conformarsi a tali proposte di modifica, ma deve esprimersi in questo senso a maggioranza assoluta.

v Termini particolarmente stringenti sono previsti per le leggi di bilancio (art. 81, comma 4, cost.): le proposte di modifica devono essere deliberate dal Senato entro quindici giorni dalla trasmissione.

*   Problemi:

1) se il Senato richiede di esaminare un ddl già approvato dalla Camera, e poi non riesce ad approvare le proposte di modifica nei successivi trenta giorni, la legge può essere promulgata. Ma questo implica che la nuova norma “mette in conto” una perdita di tempo pari a quaranta giorni, contravvenendo così a quelle esigenze di speditezza nel procedimento di approvazione delle leggi che invece dovrebbero costituire la ratio della riforma.
2) La disposizione in esame (nella parte in cui statuisce che, qualora il Senato non chieda di esaminare il ddl o non deliberi proposte di modifica entro i successivi trenta giorni, la legge può essere promulgata) presenta inoltre un difetto di formulazione: può il Presidente della Repubblica promulgare una legge se le proposte di modifica del Senato sono state deliberate una volta che il suddetto termine è scaduto? O, in questo caso, la legge è a rischio di incostituzionalità?
3) Se la Camera dei deputati, nell’esprimersi sulle proposte di modifica deliberate dal Senato, apporta delle ulteriori modifiche al testo della legge – ad esempio, recependo in parte le indicazioni del Senato o incidendo su altre disposizioni collegate a quelle oggetto di tali proposte di modifica – la legge può essere promulgata o deve essere di nuovo trasmessa al Senato per un nuovo, eventuale esame?

Dubbi, quelli appena prospettati, che saranno chiariti solamente allorquando la Corte costituzionale verrà chiamata a pronunciarsi sulle molteplici questioni di legittimità sollevate in ordine alle leggi approvate secondo i procedimenti appena descritti.

4) E’ l’impianto complessivo della riforma a destare perplessità: da un lato, infatti, si costruisce il Senato come un’assemblea non direttamente elettiva, composta da consiglieri regionali e sindaci (impegnati dunque nell’espletamento di funzioni istituzionali di primo piano a livello locale); d’altro lato, si pretende che questo Senato operi a ritmi serrati per rispettare i termini che scandiscono i vari procedimenti sopra descritti: il rischio che il Senato non riesca a operare entro questi termini, divenendo così un organo sostanzialmente privo di incidenza, è molto concreto.

v Procedimento “a data certa” (per i ddl indicati come essenziali per l’attuazione del programma di governo – art. 72, c. 7 Cost): il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un ddl indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia definitiva entro i  successivi settanta giorni. I termini di cui all’art. 70 c. 3 sono ridotti della metà: il Senato ha cinque giorni per chiedere di esaminare il testo, e 15 giorni per deliberare le eventuali proposte di modifica.

Concludiamo la nostra trattazione con l’esame di questa norma, anch’essa densa di punti oscuri e di profili di criticità.

*   Discutibile, innanzi tutto, è la ratio che la ispira, identificabile nell’esigenza di “velocizzare” l’azione del governo, affrancandola dalle “sabbie mobili” della discussione parlamentare, percepita quasi come un’insopportabile fardello che appesantisce l’attività normativa. Eppure, considerata la centralità che il Parlamento assume nell’ambito di una forma di governo ancora descritta come parlamentare, è proprio su quelle proposte strategiche per l’attuazione del programma di governo (e dunque particolarmente rilevanti dal punto di vista politico) che la discussione tra le forze presenti in Parlamento dovrebbe essere più attenta ed analitica.

*   La disposizione, si diceva, è utile a rendere più rapida ed incisiva la produzione normativa dipendente dall’iniziativa del governo: sulla necessità dell’inserimento di siffatta disposizione nel tessuto costituzionale è lecito avanzare più di un dubbio.

1) In primo luogo, si osserva che, nella precedente legislatura, la Camera dei deputati ha approvato un numero di ddl di iniziativa governativa di gran lunga superiore a quello delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. In secondo luogo, si segnala come i lavori parlamentari siano stati spesso programmati in base ai desiderata dell’Esecutivo: non si può non ricordare, in questo senso, il caso di Eluana Englaro, in cui il Governo – dinanzi al rifiuto del Capo dello Stato di promulgare un decreto legge che vietava alle strutture sanitarie di procedere alla sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione dei pazienti – approvò un ddl che fu immediatamente messo in discussione al Senato, e che fu ritirato solo alla notizia della morte della ragazza.
La disposizione che si esamina rischia, dunque, di “costituzionalizzare” una prassi già esistente: quella basata su una sorta di ribaltamento dei rapporti di forza tra Parlamento e Governo, con l’attività del Parlamento di fatto condizionata dalle esigenze dell’Esecutivo. Al riguardo, agli interpreti non è sfuggito che l’estrema genericità del testo normativo non pone limiti al Governo nella scelta dei ddl da indicare come “essenziali” per l’attuazione del programma: ne consegue dunque che – anche a causa del controllo della Camera dei deputati assicurato dall’Italicum al leader del partito di maggioranza -  l’entrata in vigore della medesima potrebbe di fatto attribuire all’Esecutivo il controllo dei lavori parlamentari. Non deve essere dimenticato infatti che il ricorso al procedimento a data certa si affianca all’arbitrario ricorso alla questione di fiducia e all’abuso della decretazione d’urgenza che ha caratterizzato le ultime legislature.

2) La poco chiara formulazione della disposizione non chiarisce poi quali conseguenze possano derivare dall’eventuale mancato rispetto del termine di settanta giorni entro cui deve intervenire la deliberazione della Camera dei deputati: non si comprende infatti se il termine in questione debba considerarsi meramente ordinatorio, o se la violazione del medesimo possa rendere la legge costituzionalmente illegittima. Altro materiale di riflessione per la Corte costituzionale.

Ø  Considerazioni conclusive: “semplificazione o complicazione”? La risposta all’interrogativo oggetto di queste riflessioni emerge dalla semplice lettura delle disposizioni che abbiamo provato a esaminare: un procedimento legislativo delineato con assoluta linearità viene sostituito da almeno cinque sotto-procedimenti, caratterizzati da un affannoso gioco di rinvii ad altre norme, pareri non vincolanti e termini di dubbia valenza. “Le leggi siano poche, semplici e chiare, affinché nessuno per capirle abbia bisogno di nessuno”: le scelte del legislatore della riforma, lontane anni-luce dal monito di Montesquieu, offrono dunque lo spunto per alcune ulteriori considerazioni finali.
Premesso che è lecito dubitare delle tesi che individuano nella struttura e nelle funzioni dell’attuale Senato il principale problema della democrazia italiana, nessuno è aprioristicamente ostile al superamento del bicameralismo paritario. Le critiche sono dunque rivolte al “modello” che la riforma delinea: al riguardo, sento di poter affermare che l’introduzione di un sistema monocamerale puro, basato sulla presenza di una Camera dei deputati eletta con un sistema proporzionale caratterizzato da una soglia di sbarramento e dalla integrale reintroduzione delle preferenze, sarebbe stata molto più accettabile del monocameralismo spurio (o del bicameralismo sciancato) contenuto nel ddl Renzi – Boschi. Perché le leggi devono essere poche, semplici e chiare, e perché il “sudoku” di procedimenti diversi che la riforma propone nel tentativo di differenziare le competenze tra le due Camere stride apertamente con l’obiettivo che Togliatti assegnava al testo della Carta Fondamentale: essere allo stesso modo intellegibile sia per il laureato in giurisprudenza e per il pastore dell’entroterra sardo.



lunedì, marzo 07, 2016

CALAMANDREI, MONTESQUIEU E “L’OCCASIONALISMO COSTITUZIONALE”


“Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del Governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formulazione del progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell’assemblea sovrana”.
“Le leggi siano poche, semplici, chiare: affinché nessuno, per capirle, abbia bisogno di nessuno”.

La lettura di questi celebri passi di Calamandrei e Montesquieu è di per sé sufficiente a rilevare le principali criticità del disegno di revisione costituzionale di prossima approvazione: criticità rinvenibili da un lato nella trasformazione dei principi della Carta in instrumentum regni, dall’altro nelle perplimenti ragioni ispiratrici e nella poco lineare formulazione di un testo normativo ben lontano dalla chiarezza adamantina che contraddistingue la Costituzione al momento vigente.

Sotto il primo profilo, non è un mistero che il Presidente del Consiglio in carica ha di fatto individuato nel completamento del percorso riformatore in atto il punto qualificante del suo programma di governo e, di conseguenza, la condicio facti da cui dipende la prosecuzione stessa della legislatura: scelta azzardata, se si considera che la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale – nell’affermare, in virtù del principio di continuità dello Stato emergente dagli artt. 61 e 77 Cost., l’attitudine dell’attuale Parlamento a svolgere le sue funzioni malgrado la rilevata incostituzionalità della abrogata legge elettorale – sembrava individuare nei novanta giorni successivi alla pronuncia della citata sentenza il termine finale della legislatura in corso; scelta azzardata, nella quale è possibile rinvenire le tracce di quell’occasionalismo costituzionale brillantemente segnalato da Gaetano Azzariti.

Alla base del disegno di riforma della seconda parte della Carta al momento all’esame della Camera dei deputati non è infatti dato rinvenire quel substrato di valori condivisi tra forze di diverso orientamento sul quale deve fondarsi un patto costituente destinato a sopravvivere alle contingenze di un dato momento storico; non è dato rinvenire quell’affermazione assoluta di sovranità parlamentare di cui una legge di revisione costituzionale dovrebbe risultare espressione. I banchi del Governo non sono vuoti: il Presidente del Consiglio brandisce l’arma della fiducia per imporre ad un Parlamento quasi silenziato l’approvazione a tappe forzate della “sua” riforma, per non perdere, appunto, l’occasione di utilizzare quella stessa riforma come strumento di moltiplicazione del suo consenso personale. L’occasionalismo costituzionale prevale sulle esigenze di stabilità del patto costituente, la Carta fondamentale perde la sua funzione di strumento di controllo del potere politico per assumere quella di strumento di affermazione di tale potere: instrumentum regni, nel senso precedentemente chiarito.

Sotto il secondo profilo, l’occasionalismo costituzionale traspare, si diceva, dalle scelte contraddittorie di un legislatore frettoloso e, forse, non preparato a cimentarsi in un percorso tanto impegnativo come quello diretto a riscrivere la seconda parte della Carta. Scelte contraddittorie e poco lineari che ispirano tanto il nuovo art. 57 Cost. - inficiato dal grande equivoco dei Senatori “eletti dai Consigli regionali” tra “i propri componenti e i sindaci dei territori, ma al contempo “eletti in conformità delle scelte degli elettori”-  quanto lo stesso art. 55, che sostanzialmente riduce la Camera alta al ruolo di tribuna per i rappresentanti delle istituzioni locali. Scelte contraddittorie e poco lineari che emergono dalla lettura del nuovo testo degli artt. 70 ss. Cost, laddove il bicameralismo paritario viene sostituito da una sorta di monocameralismo spurio (o, se si preferisce, di bicameralismo azzoppato), presupposto logico di un procedimento legislativo che – dipanandosi lungo un inestricabile reticolato di termini perentori, corsie preferenziali, pareri non vincolanti – rischia di appesantire la produzione normativa, allontanandosi fatalmente da quell’ideale di “poche leggi, semplici e chiare” invano declinato da Montesquieu.  

Una Costituzione riconducibile esclusivamente all’atto di volontà della maggioranza politica contingente, un procedimento legislativo governato da mille regole difficilmente coordinabili tra loro, un Senato in parte eletto e in parte “nominato” e comunque condannato a una sostanziale condizione di irrilevanza rispetto all’altro ramo del Parlamento. L’occasionalismo costituzionale costituisce unica ragione giustificativa del progetto di riforma di prossima approvazione, l’occasionalismo costituzionale è la radice di quelle stesse criticità che la lettura dei passi di Calamandrei e Montesquieu porta fatalmente ad emersione.


Carlo Dore jr.

giovedì, gennaio 14, 2016

LE REGOLE DEGLI EBBRI

La Costituzione è l’insieme delle regole che i popoli si danno quando sono sobri, a valere per quando saranno ebbri”. La massima enucleata dalle riflessioni di Calamandrei e Zagrebelsky non sembra condizionare la strategia di Matteo Renzi, che individua nel completamento del progetto di riforma costituzionale cristallizzato nel ddl Boschi la conditio sine qua non da cui dipende non solo la prosecuzione della sua esperienza di governo, ma financo la sua permanenza in politica.

“Sulla riforma costituzionale ci metto la faccia”, scandisce perentorio il giovane premier. “Sulla riforma costituzionale ci mettiamo la faccia”, ripetono disciplinati i protagonisti del cambia – verso.

A prescindere dagli obiettivi da perseguire nel breve termine (le difficoltà del PD nella selezione delle candidature per le amministrative in programma la prossima primavera giustificano il tentativo di spostare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla campagna referendaria), l’operazione diretta a trasformare il referendum ex art. 138 Cost. in una sorta di giudizio ordalico tra sostenitori e oppositori del Presidente del Consiglio proietta una serie di ombre lunghe sul futuro del Paese: ombre lunghe che involgono sia il significato estremo che tale operazione assume, sia le modalità che ne stanno caratterizzando l’attuazione.

Ai commentatori più attenti non è sfuggita l’anomalia rappresentata da un Esecutivo direttamente impegnato in un percorso di revisione della Carta Fondamentale, materia tradizionalmente dipendente dall’iniziativa parlamentare; non è sfuggita la pericolosa condizione  di un Parlamento di fatto costretto dalla continua minaccia del ricorso al voto di fiducia ad approvare nottetempo una riforma destinata a rivoluzionare gli equilibri sui quali è imperniata l’attuale forma di governo; non è sfuggita la sostituzione di quei rappresentanti del PD nella commissione affari costituzionali del Senato ritenuti non abbastanza funzionali ai desiderata del segretario – premier; e non è sfuggito soprattutto il conflitto sofocleo in cui sono venuti a trovare i senatori democratici, a cui il Presidente del Consiglio ha di fatto imposto, fin dal suo discorso di insediamento, di chinare il capo dinanzi alla rottamazione della loro camera di appartenenza.

“Sulle riforme ci metto la faccia”: tra pose gladiatorie e toni da ultima spiaggia, è la logica stessa del processo di revisione in atto a gettare sulla strategia di Renzi quelle ombre lunghe a cui si è poc’anzi fatto cenno. La distorsione del significato del referendum previsto dall’art. 138 – da strumento utile alle opposizioni per chiamare i cittadini ad esprimersi sulle modifiche della Costituzione approvate dalla sola maggioranza, a celebrazione collettiva delle scelte del Governo -, l’individuazione delle riforme costituzionali come tema su cui misurare il consenso dell’Esecutivo, l’elogio dell’efficientismo dei parlamentari che “votano le riforme anche di notte” fanno emergere la sconfortante inattitudine delle regole contenute nel ddl Boschi a delineare, astraendosi dalle logiche di parte, i principi ispiratori delle dinamiche del gioco democratico, a fornire un presidio al corretto funzionamento delle istituzioni per i momenti di ebbrezza collettiva che verranno a manifestarsi nel corso della storia.  

“Sulle riforme ci metto la faccia”: o innovatori, o conservatori; o col premier, o contro il premier. L’ordito normativo prodotto dal giudizio ordalico del referendum sulla figura del Presidente del Consiglio sarà intriso non dalla sobrietà propria di un progetto condiviso dalle varie anime del Paese, ma dalla ubris di una classe dirigente che, avendo individuato in un brutale scontro generazionale il momento iniziale della sua scalata al potere, rinnova la propria legittimazione a governare attraverso l’incessante ricerca di nuovi conflitti.

“Sulle riforme ci metto la faccia”: ribaltando le riflessioni di Zagrebelsky e Calamandrei, le regole contenute nel ddl Boschi verranno stabilite da un popolo reso ebbro dal clima da scontro finale che farà da sfondo al giudizio ordalico, per valere anche nei giorni in cui quel povero popolo avrà recuperato la sobrietà perduta.


Carlo Dore jr.